Art. 18.
(Procedure).

      1. Le condotte indicate nell'articolo 17 sono autorizzate, nei casi e ricorrendo i presupposti di cui allo stesso articolo 17, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza provvede a norma del comma 1, su proposta del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'articolo 2,

 

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è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.
      3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20, ratifica il provvedimento del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine sopra indicato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'articolo 2, è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza perché, ove lo ritenga, adotti taluno dei provvedimenti indicati nel comma 2.
      4. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, valuta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dal presente articolo, adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente.
      5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 17 è conservata in un'apposita sezione riservata dell'archivio, con la documentazione delle spese.